Home 9 Avvisi e scadenze 9 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 14BH.2026/D.00228 25/3/2026 avente ad oggetto: Articoli 24 e 33 della L.R. n. 2/1995 (e ss.mm.ii.) – Modalità per l’esercizio venatorio –

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 14BH.2026/D.00228 25/3/2026 avente ad oggetto: Articoli 24 e 33 della L.R. n. 2/1995 (e ss.mm.ii.) – Modalità per l’esercizio venatorio –

27/03/2026

La Regione Basilicata, in attuazione degli articoli 24 e 33 della L.R. n. 2/1995 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce le modalità e i termini per l’iscrizione all’esercizio dell’attività venatoria.
L’iscrizione è consentita ai cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata e ai cacciatori non residenti (extraregionali), purché muniti di una licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità.
I cacciatori residenti e domiciliati nel territorio regionale possono presentare un’unica istanza per:
 ottenere l’iscrizione annuale agli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC);
 richiedere il rilascio del tesserino venatorio regionale.
I cacciatori non residenti (extraregionali), già muniti di tesserino venatorio rilasciato dalla propria Regione o Stato di residenza, possono presentare istanza per il rilascio di permessi temporanei di accesso all’ attività venatoria, disponibili nelle seguenti tipologie:
 permessi mensili;
 permessi settimanali;
 permessi giornalieri.

1. Termini di presentazione delle domande
1. Dal 1° aprile al 30 aprile di ogni anno

2. Modalità di presentazione delle istanze
1. Le istanze devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica SIA-RB – Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata, accessibile al seguente indirizzo: agricoltura.regione.basilicata.it/servizi-ittico-venatori/.

3. Ammissione all’Ambito Territoriale di Caccia
1. I Comitati Direttivi degli AA.TT.CC., entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze, provvedono a svolgere l’istruttoria delle domande e a formulare la relativa graduatoria degli aventi diritto. La graduatoria è resa pubblica entro il 15 giugno di ogni anno .
2. I cacciatori ammessi devono procedere, entro il 30 giugno, al versamento delle quote previste, utilizzando l’avviso di pagamento reso disponibile esclusivamente sulla piattaforma SIA-RB.

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